Che cosa é la Digital Markets Act e cosa cambierà dal 2023 per i cittadini europei

Digital Markets Act

Il regolamento europeo la cui entrata in vigore è prevista per gennaio 2023, segna un cambio di filosofia nella lotta agli abusi delle grandi piattaforme ed un passo importante verso una vera e proria Costituzione digitale, un articolato quadro normativo utile a proteggere tutti noi  cittadini UE da comportamenti abusivi online ed emettere sanzioni efficaci.

Cari amici lettori oggi condivido con voi una rivoluzionaria normativa europea che tra qualche mese entrerà in vigore per frenare i poteri dei giganti della tecnologia, stimolando la concorrenza anche delle piccole realtà,  utilizzando la legislazione per la prima volta piuttosto che lunghe indagini antitrust, ma vediamo da vicino che cosa é il Digital Markets Act

Che cos’è il Digital Markets Act (DMA)?

Si tratta di una nuova serie di norme dell’UE che garantiranno una concorrenza leale sulle piattaforme digitali.

Come funziona ora la situazione e perchè si necessita questa normativa?

  • Oggi, nell’economia digitale dell’UE operano oltre 13 000 piattaforme online per le PMI in forte crescita.
  • Ma Solo un piccolo numero di grandi piattaforme online, note come “gatekeeper“, detengono la quota maggiore del mercato.

Cosa sono le piattaforme gatekeeper ?

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che, affinché una piattaforma sia qualificata come gatekeeper, è necessario, da un lato, che negli ultimi tre anni abbia raggiunto un fatturato annuo nell’Unione europea (UE) di almeno 7,5 miliardi di EUR o che la sua capitalizzazione di mercato sia pari ad almeno 75 miliardi di EUR, e dall’altro che annoveri almeno 45 milioni di utenti finali su base mensile e almeno 10 000 utenti commerciali stabiliti nell’UE.

Al tempo stesso, è necessario che la piattaforma controlli uno o più servizi di piattaforma di base (“core platform services”) in almeno tre Stati membri. Tali servizi di piattaforma di base comprendono marketplace e app store, motori di ricerca, social network, servizi cloud, servizi pubblicitari, assistenti vocali e browser web.

Al fine di garantire che le norme previste nel regolamento siano proporzionate, le PMI sono esonerate, salvo casi eccezionali, dalla qualifica di gatekeeper. Per garantire il carattere progressivo di tali obblighi, è prevista anche una categoria di “gatekeeper emergenti”, che consentirà alla Commissione di imporre determinati obblighi alle imprese con una posizione concorrenziale assodata ma ancora non consolidata.

In particolare, i gatekeeper dovranno:

  • garantire agli utenti il diritto di annullare l’abbonamento ai servizi di piattaforma di base a condizioni analoghe a quelle dell’abbonamento
  • per i software più importanti (ad esempio i browser web), non imporre tali software per impostazione predefinita all’installazione del sistema operativo
  • garantire l’interoperabilità delle funzionalità di base dei loro servizi di messaggistica istantanea
  • consentire agli sviluppatori di applicazioni di accedere alle funzionalità ausiliarie degli smartphone (ad esempio chip NFC) a condizioni di parità
  • dare ai venditori l’accesso ai loro dati di prestazione marketing o pubblicitaria sulla piattaforma
  • informare la Commissione europea in merito alle acquisizioni e fusioni da essi realizzate

Inoltre non saranno più in grado di:

  • classificare i propri prodotti o servizi in modo più favorevole rispetto a quelli di altri operatori del mercato (autoagevolazione)
  • riutilizzare, ai fini di un altro servizio, i dati personali raccolti nel corso di un servizio
  • stabilire condizioni inique per gli utenti commerciali
  • preinstallare determinate applicazioni software
  • imporre agli sviluppatori di applicazioni di utilizzare determinati servizi (ad esempio sistema di pagamento o gestore di identità) da inserire nei negozi di applicazioni (app store)

Che cosa succede se un gatekeeper non rispetta le norme?

Se un gatekeeper viola le norme stabilite dal regolamento, rischia un’ammenda fino al 10% del suo fatturato totale a livello mondiale. In caso di recidiva, potrà essere irrogata un’ammenda fino al 20% del fatturato mondiale.

In caso di inosservanza sistematica della normativa sui mercati digitali da parte di un gatekeeper, ossia se questo viola le norme almeno tre volte nell’arco di otto anni, la Commissione europea può avviare un’indagine di mercato e, se necessario, imporre rimedi di natura comportamentale o strutturale.

E se la piattaforma non concorda con la sua designazione come gatekeeper?

Se una piattaforma ha buone argomentazioni per contestare la sua designazione come gatekeeper, può contestare tale designazione mediante una procedura specifica che consente alla Commissione di verificare la validità di tali argomentazioni.

 

Chi garantisce che i gatekeeper rispettino le norme?

Al fine di garantire un elevato livello di armonizzazione nel mercato interno, la Commissione europea è l’unica autorità preposta all’applicazione del regolamento. La Commissione può decidere di avviare un dialogo normativo per fare in modo che i gatekeeper abbiano una chiara comprensione delle norme che devono rispettare e, se necessario, precisarne l’applicazione e specificare cosa scegliere

Saranno istituiti un comitato consultivo e un gruppo ad alto livello per assistere e facilitare il lavoro della Commissione europea. Gli Stati membri potranno conferire alle autorità nazionali garanti della concorrenza il potere di avviare indagini su possibili infrazioni e trasmettere i loro risultati alla Commissione europea.

Per garantire che i gatekeeper non violino le disposizioni della normativa sui mercati digitali, il regolamento applica anche disposizioni antielusione.

Collegamento con la normativa sui servizi digitali

I colegislatori hanno convenuto che le questioni di ordine economico legate alla raccolta di dati da parte di un gatekeeper siano affrontate nell’ambito della normativa sui mercati digitali, mentre le questioni più generali di ordine sociale dovrebbero essere invece affrontate nell’ambito della normativa sui servizi digitali. Un accordo sulla normativa sui servizi digitali dovrebbe essere raggiunto a breve.

La normativa sui servizi digitali e la normativa sui mercati digitali saranno i due pilastri della regolamentazione del settore digitale affinché rispetti il modello e i valori europei e definiranno un quadro commisurato al peso dei giganti digitali in termini economici e di funzionamento della democrazia.

Louis Molino

Esperto di Comunicazione e Marketing Italiano con 25 anni di esperienza, attualmente dirige due Agenzie di Comunicazione: La Promediacom e Publicapri. Si occupa del Marketing di molte aziende italiane, offre la sua Consulenza nel campo della comunicazione ad Enti ed Istituzioni, all’ Editoria, alla Politica, ad Aziende, Professionisti e Personaggi dello Spettacolo. Dirige un piccolo gruppo Editoriale in ambito librario e digitale. Produttore di Spot e cortometraggi per la Televisione Commerciale.. Leggi tutta la bio

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